La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico all’interno della voce B9 – costi per il personale e all’interno della voce B7 – costi di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa con soci.
Al fine del calcolo della prevalenza, si è tenuto conto dell’obbligo previsto dal l’art. 2513, comma 1, lettera b) del codice civile di computare le altre forme di lavoro – diverse dal lavoro subordinato – inerenti lo scopo mutualistico. Pertanto, la condizione di prevalenza è documentata dal seguente prospetto.